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Ordinanza rivolta alla generalità dei cittadini per il taglio della vegetazione incolta

taglio decespugliatore1

Ordinanza rivolta alla generalità dei cittadini per il taglio della vegetazione incolta per prevenzione rischio incendio e di igiene pubblica - Anno 2024

Data di Pubblicazione

04 giugno 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Registro Generale n.83 ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO N. 6 DEL 17-05-2024 Oggetto: Ordinanza rivolta alla generalità dei cittadini per il taglio della vegetazione incolta per prevenzione rischio incendio e di igiene pubblica - Anno 2024 L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di maggio, il SINDACO Bilancia Anna Maria: PREMESSO CHE: - diversi terreni siti nel Comune di Priverno versano in stato di incuria e abbandono sia all'interno che all'esterno del centro abitato, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di animali e quant'altro, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità; - il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree. - tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale, nonché problematiche all’igiene pubblica. PRESO ATTO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi; RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dalle emergenze sanitarie e per l'igiene pubblica; TENUTO CONTO che nella stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, anche per il potenziale innesco di incendi; CONSIDERATO che a norma dell’art. 65 della L.R. n. 39/2002, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre e che costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio a fine ottobre; RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determino il deturpamento ambientale e il pericolo di incendio; ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat naturale per la proliferazione di insetti e animali; CONSIDERATO che il Sindaco è l'Autorità preposta a garantire l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute dei cittadini; RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 / 2000 (TUEL): "Il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"; PRESO ATTO che il provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90; RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale; VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225, che stabilisce che il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile; VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"; VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"; VISTO il vigente Statuto Comunale; VISTI gli articoli nn. 14, 29, 31 e 33 del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); RITENUTO di procedere al fine di garantire la pubblica incolumità derivante dall'eventuale innesco di incendi che potrebbero interessare terreni limitrofi alle abitazioni, con grave rischio per la popolazione e la sanità pubblica che potrebbe essere pregiudicata dalla cattiva tenuta dei fondi; ORDINA a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, di provvedere entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza (17 maggio 2024) e comunque fino al 30/9/2024, al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di Legge ed ai regolamenti vigenti. In particolare, a tutela del territorio: a) i giardini, gli spazi verdi ed i terreni edificabili in genere, dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le aree circostanti la proprietà; b) dovrà essere assicurato il taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali, o prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché in prossimità dei fabbricati; c) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo; d) è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco, di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita; e) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio; f) i proprietari dei lotti prospicienti le strade statali, provinciali e comunali dovranno mantenere gli stessi in stato di pulizia costante e provvedere in particolare al taglio della vegetazione nonché adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali rifiuti che insistono sul proprio terreno ai bordi delle strade; inoltre, g) è fatto divieto assoluto di accensione di fuochi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre su tutto il territorio comunale; AVVERTE In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, il Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno oltre che per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista. Che, come intimato nel verbale di accertamento di violazione, si procederà d'ufficio accedendo al fondo oggetto della sanzione al fine di provvedere, tramite ditta incaricata dal Comune di Priverno, al ripristino delle condizioni di corretto mantenimento dello stesso eliminando la vegetazione incolta e gli eventuali rifiuti ivi abbandonati. Le spese relative ai lavori di sistemazione dei lotti incolti verranno addebitate ai responsabili inadempienti e il recupero delle stesse avverrà con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate extra tributarie. Che per le operazioni necessarie al rispetto della presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti. DISPONE Che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate: SANZIONI I trasgressori delle disposizioni menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai commi successivi: 1) nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 173,00 e non superiore ad euro 695,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285; 2) nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1), verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad euro 2 5 ,00 e non superiore ad euro 500,00, come previsto dall'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 3) nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 comma 6, della Legge 21/11/2000, n. 353; 4) nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, sarà punito cosi’ come stabilito dal D.L. 105/2023 introdotto dalla Legge di conversione n, 137 del 10/10/20223. DEMANDA a) Al personale al Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza; b) Al Responsabile del Dipartimento 3 “Ambiente Igiene” di questo Comune, l'adozione dei provvedimenti di propria competenza; DISPONE ALTRESÌ Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Priverno e presso l'Albo Pretorio del Comune; Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a: - Stazione Arma dei Carabinieri di Priverno tlt32071@pec.carabinieri.it - Corpo Forestale dello Stato Stazione di Priverno (LT), mail pec: flt43039@pec.carabinieri.it - Comando di Polizia Locale di Priverno LT - Al Responsabile del Dipartimento 3 di questo Comune; Avverso la presente ordinanza, da chiunque ne abbia legittimo interesse, in alternativa, è ammesso:  ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione;  ricorso al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione. Letto e sottoscritto a norma di legge. SINDACO F.to Bilancia Anna Maria

Allegato

Tipo Titolo Scarica
  PDF169,4K Ordinanza n.6 del 17.05.2024 Taglio erba e incendi 2024.

A cura di

Ultima modifica: mercoledì, 19 giugno 2024

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